La denominazione D.O.P. Castel del Monte è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni e ai requisiti stabiliti in un apposito disciplinare a cui fa riferimento quanto segue:
Cos'è l'olio extra vergine di oliva a Denominazioen di Origine protetta?
Varietà dell'olio: La menzione "Castel del Monte" è riservata all'olio extravergine d'oliva ottenuto dalla varietà di olivo "Coratina", presente negli uliveti in misura non inferiore all'80%.
Zone di produzione: Le olive destinate alla produzione di olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta devono essere prodotte in zone determinate della provincia di Bari aventi spiccate caratteristiche qualitative e riportare in apposita cartografia. La nostra menzione "Castel del Monte" si riferisce ai comprensori comunali di Canosa, Minervino, Barletta, Andria, Corato, Trani, Bisceglie, Altamura, Poggiorsini, Gravina e Spinazzola.
Caratteristiche di coltivazione: Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione di olio extravergine di oliva a Denominazione di origine protetta, devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona; le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e atti a non modificare le caratteristiche delle olive. La raccolta delle olive deve essere effettuata entro il 30 Gennaio di ogni anno e la produzione massima non può superare i 10.000 kg per ettaro. La resa massima delle olive in olio non deve superare il 22% e in presenza di annate eccezionali, l'eccedenza di produzione non deve superare il 20% del massimo consentito.
Modalità di oleificazione: La raccolta delle olive deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di olio senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto. Inoltre, le operazioni di oleificazione devono avvenire entro 24 ore dalla raccolta delle olive. |